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Lāčplēša iela 87C, Riga, Lettonia

Condizioni commerciali generali di Skrivanek Baltic SRL

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1. PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI

1.1. Le presenti condizioni commerciali generali sono determinate da Skrivanek Baltic SRL, numero di registrazione: 40003626172, sede legale: Lāčplēša iela 87C, Riga, LV-1011, da qui in poi “Fornitore”, e il suo cliente, da qui in poi “Cliente”, ma insieme, “le Parti”.

1.2. L’oggetto delle Condizioni commerciali generali è la fornitura di servizi, da qui in poi “Ordini”, che costituiscono le forme di attività di Skrivanek Baltic SRL, in particolare servizi di traduzione e di interpretazione, in conformità con le presenti condizioni commerciali generali, le quali sono stabilite nell’Ordine.

1.3. Il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore deve essere stabilito mediante la redazione di un Ordine scritto, anche via e-mail, dove le Parti si accordano sulla scadenza, sull’ordine e sulle condizioni di pagamento dell’Ordine.

2. SERVIZI DI TRADUZIONE

2.1. Il Fornitore, in conformità con il paragrafo 1, accetta l’Ordine, lo esegue nella lingua e nei termini concordati, e lo consegna al Cliente nelle modalità concordate.

2.2. Il Cliente si impegna ad accettare in modo opportuno l’Ordine e a pagare il Fornitore il prezzo concordato.

2.3. Il Cliente si impegna ad accettare l’Ordine nei tempi e nelle modalità concordati.

2.4. Il Cliente o un suo rappresentante autorizzato è tenuto ad accettare l’Ordine in via telefonica o per iscritto (anche per email), specificando che esso è stato accettato in modo puntuale. Se il Cliente non adempie a tale obbligo e non invia un sollecito circa l’ordine entro le 24 ore successive alla scadenza di consegna dell’Ordine in via telefonica o per iscritto (anche per email), il Fornitore può considerare l’Ordine come ricevuto in tempo dal Cliente e di non avere avuto alcuna obiezione riguardo la scadenza o gli accordi.

2.5. La scadenza per l’adempimento dell’Ordine è considerata comunque rispettata nel caso in cui il Fornitore ripeta, su sollecito del Cliente, la spedizione dell’Ordine potendo comunque provare di averlo inviato secondo le tempistiche e modalità specificate nell’Ordine.

2.6. Se il Fornitore non rispetta la scadenza dell’Ordine senza fornire un motivo valido, il Cliente ha il diritto di richiedere una penale pari al 0,1% del prezzo dell’ordine per ogni giorno di ritardo, ma comunque non più del 10% dello stesso.

2.7. Se, per provate motivazioni, non è possibile inviare l’Ordine al Cliente secondo le modalità prestabilite, il Fornitore può scegliere altre modalità, le cui spese saranno coperte dal Cliente previa notifica.

2.8. Se il Cliente non presenta reclamo nei termini specificati e non fornisce una ragione valida per ciò, ma si rifiuta comunque di accettare l’Ordine debitamente evaso, l’ordine è considerato evaso e il Fornitore ha il diritto di emettere una fattura che il Cliente è obbligato a pagare.

3. SERVIZI DI INTERPRETAZIONE

3.1. Il Fornitore, in conformità con il paragrafo 1, accetta ed evade l’Ordine (servizio di interpretazione) nella lingua e nei termini concordati.

3.2. Il Cliente si impegna ad accettare in modo opportuno l’Ordine e a pagare il Fornitore il prezzo concordato.

3.3. Il Fornitore deve fornire il servizio di interpretazione mediante un interprete.

3.4. Il cliente è tenuto ad accettare il servizio di interpretazione nei termini prestabiliti e nella maniera indicata nell’ordine.

3.5. Se il servizio di interpretazione è stato fornito rispettando i requisiti e la scadenza e il Cliente non ha presentato alcun reclamo a riguardo, il Cliente, o un suo rappresentante autorizzato, è tenuto a confermare per iscritto, successivamente al servizio di interpretazione, che il servizio è stato fornito rispettando la qualità e tempi richiesti.

3.6. Se il Cliente non presenta reclamo nei termini specificati e non fornisce una ragione valida per ciò, ma si rifiuta comunque di accettare l’Ordine debitamente evaso, l’ordine è considerato evaso e il Fornitore ha il diritto di emettere una fattura che il Cliente è obbligato a pagare.

3.7. Il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni relative al tema del servizio di interpretazione e a conservare tutto il materiale addizionale ricevuto dal Cliente, in particolare le informazioni riservate.

3.8. Il Cliente non è autorizzato a chiedere all’interprete o agli interpreti di svolgere attività non specificate nell’Ordine, come ad esempio traduzioni, redazione di verbali, ecc.

3.9. Il Fornitore ha il diritto di richiedere il pagamento di tutte le ore di lavoro concordate dell’interprete o degli interpreti, anche nel caso in cui il Cliente non faccia uso di tutto il tempo richiesto.

3.10. Il Cliente è tenuto a fornire delle condizioni lavorative adeguate per la tipologia di interpretazione specificata, ivi compresa l’attrezzatura tecnica nel caso in cui non sia stata ordinata dal Fornitore.

3.11. Il Cliente è tenuto ad organizzare il trasporto dell’interprete dal luogo accordato fino a quello in cui verrà svolto il servizio di interpretazione.

3.12. Nel caso in cui l’interprete o gli interpreti utilizzino un mezzo trasporto privato, il Cliente dovrà, di comune accordo con il Fornitore, coprire tutte le spese di viaggio dell’interprete o degli interpreti.

3.13. Il cliente deve fornire l’alloggio al traduttore: una camera singola compresa di servizi.

3.14. Il Cliente è tenuto a dare all’interprete o agli interpreti una pausa pranzo e pause di riposo di almeno 30 minuti ogni quattro ore di lavoro.

3.15. Un servizio di interpretazione di durata giornaliera dura otto (8) ore comprese le pause.

3.16. Il cliente ha il diritto a ricevere un compenso per il tempo perso dall’interprete.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1. Se il Committente dispone di un elenco terminologico approvato internamente, è auspicabile che lo metta a disposizione del Fornitore al momento dell’esecuzione dell’Ordine, o che dia al Fornitore qualsiasi altro materiale che lo aiuti a scegliere la terminologia corretta o a selezionare la persona responsabile della fornitura delle consulenze necessarie.

4.2. Il Cliente deve inviare al Fornitore il materiale (ad esempio protocolli, resoconti, presentazioni o altro materiale) della riunione precedente almeno tre giorni prima del giorno in cui verrà fornito il servizio di interpretazione. Nel caso in cui questa condizione non venga rispettata, potenziali reclami riguardanti l’uso di una terminologia inadeguata durante il servizio di interpretazione non sarà considerata.

4.3. Il Fornitore non è responsabile delle possibili conseguenze relative alla violazione del copyright del cliente.

4.4. Il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni relative al tema del servizio di interpretazione e a conservare tutto il materiale addizionale ricevuto dal Cliente, in particolare le informazioni riservate.

4.5. Il Cliente si impegna a non contattare il traduttore o l’interprete del Fornitore senza il consenso di quest’ultimo. Se il Fornitore conferma che il Cliente ha comunicato con il Traduttore o l’Interprete, il Cliente si impegna a non rivelare al traduttore o all’interprete alcuna informazione relativa al contenuto dell’accordo tra il Cliente e il Fornitore. In caso di violazione delle disposizioni della presente clausola, il Cliente deve pagare al Fornitore una multa di 500 euro.

5. RECLAMI

5.1. L’Ordine del Fornitore è considerato viziato se non evaso in conformità con i termini specificati nell’Ordine.

5.2. È considerata viziata anche una traduzione che non è stata eseguita rispettando standard qualitativi, stilistici e semantici adeguati.

5.3. Se l’Ordine non rientra nei casi di cui i Paragrafi 5.1 e 5.2, esso è considerato adeguatamente eseguito e conforme alle richieste del cliente.

5.4. I reclami devono essere presentati per iscritto (anche via email). I reclami devono essere motivati e devono indicare la tipologia dei vizi e, se possibile, anche il loro numero.

5.5. Se il Fornitore riconosce il reclamo del Cliente come motivato, il Fornitore rieseguirà l’Ordine. In questo caso, il Cliente ha diritto a ricevere uno sconto sul prezzo dell’Ordine.

5.6. Il Cliente è intitolato a ricevere uno sconto appropriato sull’ordine se il Fornitore riconosce la validità del reclamo del Cliente, il quale non si basa sui vizi menzionati nella sezione 5.2 o nel caso in cui il Cliente rifiuti le correzioni proposte.

5.7. L’importo dello sconto viene determinato in base al parere di uno specialista o di comune accordo.

5.8. Nel caso di una disputa fra le Parti scaturita da un reclamo presentato dal Cliente, il quale menziona i vizi di cui il Paragrafo 5.2, le Parti si impegnano inizialmente a risolvere tale disputa fuori dal tribunale, affidandosi al parere di uno specialista competente e indipendente. Lo specialista deve essere concordato da entrambe le parti.

5.9. L’importo dello sconto dipende dal parere dello specialista o dall’accordo tra le due parti.

5.10. Il Fornitore sarà responsabile di ogni potenziale danno dovuto ai vizi presenti nell’Ordine evaso. Le Parti concordano che l’ammontare del reclamo per danni è limitato e che i danni sono rimborsati fino ad un valore massimo che corrisponde al prezzo dell’Ordine.

5.11. Nel caso di traduzioni commerciali, ossia nel caso in cui il Cliente sia un commerciante, il Cliente è obbligato a presentare al Fornitore i reclami riguardanti eventuali vizi senza eccessivo ritardo dopo che essi sono stati individuati e comunque non più di 21 giorni dopo la data di ricezione dell’Ordine.

5.12. Se il Cliente è una persona fisica, ha il diritto di presentare un reclamo in conformità alla legge sulla tutela dei diritti del consumatore.

5.13. Non sarà tenuto conto di un reclamo presentato in ritardo e sarà considerato come nullo o invalido.

6. PROCEDURA DI PAGAMENTO

6.1. Il prezzo dell’Ordine si basa sul listino prezzi vigente del Fornitore, nel quale è contenuta la modalità con cui è calcolato il prezzo.

6.2. Se il costo approssimativo dell’Ordine è calcolato solo sulla base di un numero approssimativo di unità, il calcolo del prezzo avviene aggiungendo l’unità reale (nella lingua di arrivo della traduzione) successivamente all’esecuzione della traduzione.

6.3. Il Fornitore ha il diritto di emettere una fattura per i servizi forniti subito dopo l’evasione dell’Ordine, sulla base delle condizioni specificate nello stesso.

6.4. La base di pagamento dell’ordine è una fattura emessa dal Fornitore e pagata dal Cliente alla fine dello specificato periodo di pagamento.

6.5. Se il Cliente non rispetta la scadenza di pagamento, gli interessi sul pagamento in ritardo sono del 0,01% sull’ammontare dovuto per ogni giorno di ritardo.

6.6. In caso di ritardi di pagamento previsti dal contratto, l’anticipo in contanti versato dal Cliente viene prima utilizzato in qualità di interesse di mora, ma l’importo restante è utilizzato per saldare l’ammontare del debito in questione.

6.7. Previo accordo tra le Parti, il Fornitore può emettere al Cliente una fattura di pagamento anticipato pari al 50% del costo complessivo dell’Ordine. Tale fattura deve essere pagata entro la scadenza.

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE

7.1. Le Parti si impegnano a rispettare i requisiti di cui alle leggi in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), vale a dire si impegnano ad assicurare che i dati personali:

7.1.1. saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente per gli interessati;

7.1.2. saranno trattati per il fine dell’esecuzione dell’Ordine e che tale trattamento non entrerà in contrasto con l’Ordine;

7.1.3. saranno trattati in modo da garantire la sicurezza dei dati in conformità alle disposizioni normative, ossia la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali mediante misure tecniche o organizzative adeguate.

7.2. In qualità di responsabile del trattamento, ogni Parte è responsabile di informare le persone (i soggetti dei dati) circa il trattamento dei loro dati personali.

7.3. Le Parti si impegnano a non trasferire i dati personali ricevuti a parti terze senza il previo consenso scritto della Parte da cui sono stati ricevuti tali dati personali. Se, in conformità alle disposizioni normative, una Parte è obbligata a divulgare i dati personali ricevuti, essa è tenuta a informare la Parte da cui ha ricevuto i dati personali, a meno che ciò non sia vietato dalla legge.

7.4. Il Fornitore è tenuto a mantenere riservati i dati ricevuti nel contesto di questo accordo per un lasso di tempo indefinito che comprende il periodo di validità di questo accordo e il periodo successivo ad esso.

7.5. Il Fornitore deve garantire che i suoi impiegati e/o fiduciari e/o subfornitori soddisfino i requisiti di riservatezza a cui si fa riferimento in questo Paragrafo per un periodo di tempo indefinito, a meno che le leggi e i regolamenti dell’UE o della Repubblica di Lettonia abbiano imposto al Fornitore l’obbligo di divulgare queste informazioni ad autorità statali e/o municipali.

7.6. Le Parti devono garantire che solo quegli impiegati, fiduciari o subfornitori che sono coinvolti nell’adempimento del presente accordo abbiano accesso ai dati personali ricevuti nel contesto di questo accordo e che lo abbiano solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro doveri nell’adempimento degli obblighi dell’accordo.

7.7. Il Fornitore deve immediatamente informare non solo l’autorità di vigilanza, ma anche il cliente nei casi in cui sia avvenuta, o si sospetta possa essere avvenuta, una violazione del trattamento dei personali ricevuti nel contesto dell’accordo La notifica deve essere effettuata entro 72 ore dal rilevamento della violazione.

7.8. Le Parti confermano che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nell’Unione europea (UE) e negli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE).

7.9. Le Parti sono responsabili della fornitura e della messa in atto di misure adeguate per la protezione dei dati personali (compresa la messa in atto di misure tecniche e organizzative, la protezione dei sistemi di elaborazione dei dati personali) in modo da rispettare i requisiti delle leggi e dei regolamenti dell’Unione europea e della Repubblica di Lettonia e da impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali.

8. PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1. Le controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto o in relazione al presente Accordo dovranno essere risolte dalle Parti entro 60 (sessanta) giorni. L’accordo sulla risoluzione della controversia deve essere redatto per iscritto e firmato da entrambe le Parti. Tale accordo dovrà essere legato al presente Accordo. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, le controversie dovranno essere risolte in tribunale in conformità con la procedura specificata negli atti normativi della Repubblica di Lettonia.
Data: 18/08/2021.